Nel 1998 viene approvato il codice deontologico degli psicologi italiani dal consiglio nazionale dell’ordine, le cui finalità sono la tutela del cliente, la tutela del professionista nei confronti dei colleghi, la tutela del gruppo professionale e la responsabilità nei confronti della società.
Queste finalità sono raggiungibili attraverso quattro linee guida che ne ispirano il lavoro:
meritare la fiducia del cliente, possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente, usare con giustizia il proprio potere (sapere e competenze), difendere l’autonomia professionale.
I suoi principi generali si fondano su alcuni punti che si sviluppano lungo gli articoli che ne compongono il codice.
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della cominità.
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolarmente attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari, e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.